Le persone affette da miastenia gravis rientrano, anche se inapropriatamente, nel paragrafo 1.D -Malattie del sistema nervoso- La patente avrà una validità di due anni al termine dei quali, il soggetto interessato, affinchè gli venga riconfermata la patente per altri due anni, dovrà sottoporsi ad una verifica dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico d fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche

 

ESTRATTO DAL CODICE DELLA STRADA

Requisiti per il rilascio della patente di guida

Appendice Il - Art. 320 Malattie invalidanti (art.119 - 120 - 121)
(D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada)

1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:

A. Affezioni cardiovascolari.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneit verr espresso dalla commissione medica locale che pu avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terr nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.

B. Diabete.
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.

D. Malattie del sistema nervoso.
La patente di guida non deve essere ne rilasciata ne confermata a candidati o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopraccitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità; d) epilessia.

La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico d fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata ne confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

E. Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in questo ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

F. Sostanze psicoattive.

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