Le persone affette da miastenia gravis rientrano,
anche se inapropriatamente, nel paragrafo 1.D -Malattie del sistema
nervoso- La patente avrà una validità di due anni al termine
dei quali, il soggetto interessato, affinchè gli venga riconfermata
la patente per altri due anni, dovrà sottoporsi ad una verifica
dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data
non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico d fiducia o da uno
specialista appartenente alle strutture pubbliche
ESTRATTO DAL CODICE DELLA STRADA
Requisiti per il rilascio della patente
di guida
Appendice Il - Art. 320 Malattie invalidanti (art.119 - 120 - 121)
(D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada)
1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di
rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:
A. Affezioni cardiovascolari.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne confermata ai candidati
o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile
con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi
di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio
di idoneit verr espresso dalla commissione medica locale che pu avvalersi
della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.
La commissione medica locale terr nel debito conto i rischi o pericoli
addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti
delle categorie C, D, E.
B. Diabete.
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato
o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato
e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di guida
non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato
o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti
di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati
dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.
C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di
entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente
di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso
in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente
certificata da parte della commissione medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso.
La patente di guida non deve essere ne rilasciata ne confermata a candidati
o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema
nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o
periferico.
A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione,
nei casi a), b) e c) sopraccitati, a seguito dell'esito della visita
specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può
essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che
dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti
sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida.
In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare
i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede
il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità
della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma
e la revisione valgono le stesse modalità; d) epilessia.
La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici
consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due
anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche
di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata
dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data
non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico d fiducia o da uno
specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità
della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma
e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida
delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata ne confermata ai
candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato
di epilessia.
E. Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne confermata a candidati
o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie,
traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale
o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi
o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano
compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione
medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se
del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche.
La commissione medica locale, terrà in questo ultimo caso in
debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida
dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente
in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma
e la revisione valgono le stesse modalità.
F. Sostanze psicoattive.
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