LEGGE 5/2/1992
n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate
Principi generali
La presente legge detta i principi dell'ordinamento
in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona
handicappata.
Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica,
ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Ulteriori modifiche sono state apportate alla legge 104 con la Legge
21 maggio 1998, n. 162 concernenti misure di sostegno in favore di persone
con handicap grave e con la legge 28 gennaio 1999 nr 17 concernenti
i "Nuovi interventi a favore degli studenti universitari in situazione
di handicap"
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Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate.
Art. 1
Finalità
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti
di libertà e di autonomia della persona handicappata e nel promuove
la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono
lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della
collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili,
politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona
affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i
servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della
persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione
e di esclusione sociale della persona handicappata.
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Art. 2
Principi generali
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di
diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 .
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Art. 3
Soggetti aventi diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa
di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza
della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua
e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità
determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
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Art. 4
Accertamento dell'handicap
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà,
alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla
capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo
3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni
mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 ,
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi
da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
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Art. 5
Principi generali per i diritti della persona handicappata
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia
e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso
i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica,
sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati
con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie,
con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari
e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se
coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia
prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle
loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici
e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento
della persona handicappata nell'ambiete familiare e sociale, la sua
integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata
un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione
dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero
e di integrazione della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi
socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità
e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in
tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto
minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione
o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi
e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero
della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione
con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma
di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia
adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale
o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente
necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi
per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di
associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione
della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap,
la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti
più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione
e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti
dalla presente legge.
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Art. 6
Prevenzione e diagnosi precoce
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce
delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria
di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833 , e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause
e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in
fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale
e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono
tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto
dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di
vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni
congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi
prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che
possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione
e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione
delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti
e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla
diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo
per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità
dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di
indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Con tali atti possono essere
individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del
metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione
neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli
i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli
operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per
accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti
e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno,
entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento
del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario
personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 , su cui sono riportati i risultati dei suddetti
controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato
di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione
e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire
gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare
riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma
di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
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Art. 7
Cura e riabilitazione
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano
con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate
tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata
e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo
la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario
nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona
handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e
ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed
educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma
1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature,
attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento
delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi
ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
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Art. 8
Inserimento ed integrazione sociale
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata
si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale
e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi
della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del
nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata
in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici
pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche
che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione
e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi
specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità
di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei
servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo
del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto
di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità
dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti
specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei
familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunitàalloggio,
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati
per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona
handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione
familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi
ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di
rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico,
e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee
forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi
sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche
per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità
ed in coerenza con l'azione della scuola.
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Art. 9
Servizio di aiuto personale.
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai
comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea
o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile
attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre
forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità
di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato
per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato
con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio
e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza
ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni
che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere
una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si
estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge
11 agosto 1991, n. 266 .
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Art. 10
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni,
le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono realizzare con le proprie ordinarie
risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione
sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente
legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi
per persone con handicap in situazione di gravità.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività
di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa
con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo
15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante
appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione
e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi
per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da
enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficienza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di
volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di
cui all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione
e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi
devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti
ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici
e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da
soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio
ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo
di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per
gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate
o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla
legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni, e dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il
venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge
prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione
urbanistica dell'area.
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Art. 11
Soggiorno all'estero per cure.
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7
del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro
di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero
per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito
e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro
è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed
è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della
sanità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità
3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre
1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli
interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con
atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , con il quale sono
disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti
alle famiglie.
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Art. 12
Diritto all'educazione e all'istruzione.
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento
negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione
della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle
istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo
delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione
non può essere impedito da difficoltà di apprendimento
né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità
connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata
ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale,
fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione
di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata,
gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado
di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri
stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica
le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno
e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia
le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate
e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte
culturali della persona handicappata (1).
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità
sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare
gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali
dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con
apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo
5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato
a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della
scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola,
sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal
fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie
locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati,
di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali
classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo
per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza
di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una
relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso
il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle clas si alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere
perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di
specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita
presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la
guida di personale esperto.
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Art. 13
Integrazione scolastica.
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni
e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università
si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976,
n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 , e successive modificazioni, anche
attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività
sul territorio gestite da enti pubbici o privati. A tale scopo gli enti
locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali
e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli
accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla
predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a
forme di integrazione tra attività scolastiche e attività
integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti
i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati
ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione
coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università
di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni
altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale
di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto
allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università
di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità
del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali
ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 , da realizzare nelle classi
frequentate da alunni con handicap. 2. Per le finalità di cui
al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono
altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento
degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di
avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di
operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza
per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap
fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo
grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare
un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione
e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono
garantite attività didattiche di sostegno, con priorità
per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate
con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate
sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività
di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e
dei collegi dei docenti (2).
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Art. 14
Modalità di attuazione dell'integrazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze
in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai
sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 , nel rispetto
delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della
legge 9 maggio 1989, n. 168.
Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima
classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa
e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione
delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi
gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra
insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini
e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo
anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse
dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli
specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , su proposta
del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita
una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , per il conseguimento del diploma
abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei
limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline
facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990.
Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo
4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi
all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma
stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante
anche per l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti
degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati.
Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce
titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica
di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati
come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di
sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste
nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma
2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito
anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le
università, le quali disciplinano le modalità di espletamento
degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di
specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del
diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della
citata legge n. 341 del 1990 , relativamente alle scuole di specializzazione
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e successive modificazioni, al decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo
65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi
dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma
1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento
comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali
e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
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Art. 15
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un
gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore
agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo
14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e successive
modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti
delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni
delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale
nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati
dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura
in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola
secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio
e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari
e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e
di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti
di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle
singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità
sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli
accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione
e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per
qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni
in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione
da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della
giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi
della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli
accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (3).
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Art. 16
Valutazione del rendimento e prove d'esame.
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti
è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato,
per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici,
quali attività integrative e di sostegno siano state svolte,
anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune
discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla
base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo
in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado,
per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi
più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche
e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate
alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami
anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma
4 in favore degli alunni handicappati è consentito per il superamento
degli esami universitari, previa intesa col docente della materia e,
occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente
il consiglio dipartimentale.
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Art. 17
Formazione professionale.
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo
comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge
21 dicembre 1978, n. 845 , realizzano l'inserimento della persona handicappata
negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici
e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in
grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione
di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito
delle attività del centro di formazione professionale tenendo
conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati
realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri
i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto
delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata
che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici
o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti
corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi
normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione,
quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli
enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché
da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti.
Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma
i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività
di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge
n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui
al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini
della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo
territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone
handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978 , una quota del fondo
comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , è
destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme
sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali
di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure
fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 18
Integrazione lavorativa.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale
degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi,
e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato
che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione
lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma
1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato
o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo
II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione
del personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento
biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra
comuni e province, delle comunità montane e delle unità
sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da
convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
(4).
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione
necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate
per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività
lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i
contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto
di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.
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Art. 19
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento
obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482
, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a
coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una
capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili.
Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata
tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo
e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa
è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente
legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle
discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
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Art. 20
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici
e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari
e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico
handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame
per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
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Art. 21
Precedenza nell'assegnazione di sede
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore
ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda
e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ,
assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro
titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in
sede di trasferimento a domanda.
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Art. 22
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è
richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
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Art. 23
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche
e ricreative
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite
senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio
decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità
alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità
alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità
e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi
da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione
ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti
ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e all'effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo
5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 , o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
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Art. 24
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti
al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità
e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e
successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni
di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni,
al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384 , alla citata legge n. 13 del 1989 , e successive
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni,
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4
e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per
il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti
alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in
materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche
può essere realizzata con opere provvisionali, come definite
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164 , nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli
stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione
dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui
al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni,
sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità
alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia
per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della
conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico
incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di
agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma
1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario
della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto
di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio
1986, n. 41 , e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento
di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente,
che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di
edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata
dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilità e di abitabilità è condizionato alla
verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato
dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti
in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate,
sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore
dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità
o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza,
sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire
10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di
cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , fermo restando
il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della
citata legge n. 41 del 1986 , dispone che una quota dei fondi per la
realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero
sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata
legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e
alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori
acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata
in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun
anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione
di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari
al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi
di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971
, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1978 , alla citata legge n. 13 del 1989
, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le
norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni
del presente articolo perdono efficacia.
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Art. 25
Accesso alla informazione e alla comunicazione
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla
realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi
radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione
radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori
e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento
delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle
convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici
sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone
con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di
svago e la diffusione di decodificatori.
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Art. 26
Mobilità e trasporti collettivi
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la
possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo,
alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le
persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali
di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane,
piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche
mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . I suddetti piani prevedono servizi
alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.
Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali
assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità
delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati
con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare
dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è
destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo
20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione
di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di
vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente
legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della
funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro
dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni
per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto
su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
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Art. 27
Trasporti individuali
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o
C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità
sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti
di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del
20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986,
n. 97 , sono soppresse le parole: ", titolari di patente F"
e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte
le seguenti: "anche prodotti in serie,".
3 .......................................................(5).
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ,
come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988,
n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni
delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta
del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande
presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito
presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi
nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
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Art. 28
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone
handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione,
sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384 , che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo,
è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
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Art. 29
Esercizio del diritto di voto
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i
servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati
il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto
di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti
la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità
di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati
di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1
della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini
handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto
di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore
per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore
è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale
egli ha assolto tale compito.
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Art. 30
Partecipazione
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela
dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione
che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
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Art. 31
Riserva di alloggi
1 .............................(6).
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo
comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , introdotta
dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo
del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari,
alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni
sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare
di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti
di contributo pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere
concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente
agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano
interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta
per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in
locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità
o con ridotte o impedite capacità motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni,
le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al
CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per
la determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera
r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457.
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Art. 32
Agevolazioni fiscali
[1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei
casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte
del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del
reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno
superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo
del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sè o per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione
risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere
perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente]
(7).
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Art. 33
Agevolazioni
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino
a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo
7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , a condizione che il bambino
non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino
a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità,
nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione
di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente,
hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione
di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (8).
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971
, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo
articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché quelle contenute
negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente
o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione
di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi
2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra
sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione
di gravità.
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Art. 34
Protesi e ausili tecnici
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , vengono inseriti apparecchi
e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di
compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o
sensoriale.
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Art. 35
Ricovero del minore handicappato.
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età
presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato,
ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano
le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
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Art. 36
Aggravamento delle sanzioni penali
1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché
per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del
libro secondo II del codice penale, e per i reati di cui alla legge
20 febbraio 1958, n. 75 , qualora l'offeso sia una persona handicappata
la pena è aumentata da un terzo alla metà (9).
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma
1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico,
nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona
handicappata o un suo familiare.
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Art. 37
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il
Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della
persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e
di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei
procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e
di espiazione della pena.
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Art. 38
Convenzioni
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le
unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono
delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 . Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni
riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza
non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee
per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale
e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione
di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni,
le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in
favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative
di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza
fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare
tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l)
dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle
iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo
i principi della presente legge.
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Art. 39
Compiti delle regioni.
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio, ad interventi sociali, educativoformativi e riabilitativi
nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, e della
programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle
prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza
economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , le modalità
di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali
di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari,
educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione
della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche
e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di
attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività
di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro
interno;
c) a definire, in collaborazione con le università
e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative
delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale
impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti
di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione
di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché
la produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo
delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico
degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo
5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione
e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie
degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per
garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa
delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale
volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle
spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da
enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle
regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle
regioni medesime.
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Art. 40
Compiti dei comuni
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali
attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari
previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale,
mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione,
di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata
legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento
degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari,
educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione
di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi
anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
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Art. 41
Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle
Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della
presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno
per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione
vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni
concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati
previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto
con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti
e per gli atti di carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al
comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli
affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli
affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno,
di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno
di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 (10);
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti
locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle
associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 19 novembre 1987, n. 476 , che svolgano attività di promozione
e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni
in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile
di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi
allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché
sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio
di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i
dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla
presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge
la relazione è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è
coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del
Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione
pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio
per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili
e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.
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Art. 42
Copertura finanziaria
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli
interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito
il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo
41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente
legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può
essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo
41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con riferimento a situazioni
di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di
alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza
di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti
a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore
delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi
per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge
non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale
della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera
h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno
1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per
ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni
di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno
all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di
istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di
incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi
per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle
scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma
4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del
personale docente prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei
gruppi di lavoro di cui all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso
ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento
per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27,
comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993
per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo
33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del
Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire
53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento
del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province
autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del
presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsionie del Ministero del tesoro per
il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in
favore di portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 43
Abrogazioni
1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio
1928 , n. 577 , l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto
26 aprile 1928, n. 1297 , ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28,
della legge 30 marzo 1971, n. 118 , sono abrogati.
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Art. 44
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(1) Per l'interpretazione autentica del presente comma
5, vedi l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324.
(2) Vedi, anche, il D.M. 9 luglio 1992.
(3) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.
(4) Con D.M. 30 novembre 1994 (Gazz. Uff. 16 dicembre
1994, n. 293) è stato approvato lo schema-tipo di convenzione
previsto dal presente articolo.
(5) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 1, L.
9 aprile 1986, n. 97.
(6) Aggiunge la lett. r-bis) all'art. 3, comma 1, L.
5 agosto 1978, n. 457.
(7) Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.
(8) Per l'interpretazione autentica dell'espressione
"hanno diritto a tre giorni di permesso mensile", vedi l'art.
2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324.
(9) Comma così modificato dall'art. 17, L. 15
febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42).
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre
1992, n. 406 (Gazz. Uff. 4 novembre 1992, n. 46 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto
comma, nella parte in cui, con riguardo alla lettea a), prevede che
il Comitato "si avvale di", anziché "è
composto da".
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