VARIE
Ecco alcuni sintetici suggerimenti! Vi
consigliamo di consultare anche le eventuali apposite sezioni.
ESENZIONE
TICKET
RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
DEDUCIBILITA' FISCALI DELLE EROGAZIONI
LIBERALI
DISPOSIZIONI PER PENSIONI AGEVOLATE
ADIZIONALI REGIONALI - CASI PARTICOLARI
DECRETO 460-1997 SULLE ONLUS
ESENZIONI TICKET
per avere l'esenzione dal pagamento ticket per esami
diagnostici e medicine, si può avere:
l'esenzione per malattia (e quindi esenzione solo per i farmaci e gli
esami che si prescrivono per la miastenia), e questo si ha facendo richiesta
alla propria ULSS con una lettera del neurologo in cui dichiara che
la persona è affetta da miastenia. La ULSS le assegnerà
il codice di esenzione per la malattia con l'elenco degli esami di cui
si è esenti. Ogni volta che il medico curante dovrà prescrivere
tali esami o gli stessi farmaci (mestinon, cortisone), basterà
fargli indicare sulla ricetta medica quel codice.
l'esenzione per invalidità, se viene riconosciuta una percentuale
di invalidità civile, che può essere anche meno del 50%,
si può avere l'esenzione per i farmaci e gli esami che non sono
inseriti nell'elenco di cui prima. Purtroppo non tutte le prescrizioni
mediche "necessarie" per la miastenia rientrano nella lista
di esenti per cui si ricorre all'invalidità civile.
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RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
Per poter avere una riduzione dell'orario di lavoro, essere inseriti
nelle liste speciali del collocamento nel cercare un lavoro, ecc. ,
si dovrà avere una percentuale di invalidità dal 67 %
in su.
Basterebbe avere 67% di invalidità e si può far richiesta
al proprio datore di lavoro di riduzione orario lavoro (part-time) e
non può non essere concesso (per legge).
La legge 140 certifica/riconosce lo stato di handicap della persona
(cosa diversa dall'invalidità) e quindi la possibilità
di usufruire di maggiori permessi per visite, esami ecc. Però
c'è un problema: non tutte le commissioni di invalidità
ritengono che la miastenia sia un handicap fisso. Essendo una malattia
che si può tenere sotto controllo l'handicap non è costante,
fisso e quindi non riconosciuto come tale.
Comunque si consiglia di vedere la Legge N° 68 del 12 marzo 1999
(norme per il diritto al lavoro dei disabili) e le Leggi N° 140
del 5/02/19992 e N° 162 del 21/05/1998 (misure di sostegno in favore
di persone con handicap grave). Può andare al sito del Parlamento
Italiano: www.parlamento.it/parlam/leggi
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DEDUCIBILITA' FISCALI DELLE
EROGAZIONI LIBERALI
Si informa che l'Associazione Miastenia è iscritta al Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (codice N° PD0707)
ed è, quindi, una ONLUS di diritto. Per tale motivo chiunque
volesse dare dei contributi a Questa Associazione, potrà poi
detrarre tali somme nella sua dichiarazione dei redditi, nei limiti
e con le modalità stabilite per legge (Art. 15, c1, lett. i-bis,
DPR 917/86; Art. 14, DL 35/05 come convertito da L. 80/05; Art. 100,
c2, lett. h, DPR 917/86).
Si può dedurre le donazioni a favore di ONLUS nella misura del
10% del reddito imponibile e fino ad un massimo di € 70.000= l'anno.
Perché ciò sia possibile si prega di tener presente queste
regole:
" la quota di iscrizione, a norma di Legge, NON PUO' essere detratta
nella dichiarazione dei redditi;
" la detrazione è possibile SOLO se l'erogazione/contributo/donazione
è effettuata tramite versamento bancario o postale, con carte
di credito, di debito, prepagate, assegni circolari e bancari intestati
all'Associazione. Questo perché ci sia trasparenza e per avere
effettiva documentazione dell'avvenuta donazione;
" quando si versa una somma di cui una parte è la quota
associativa e una parte è donazione/contributo, si deve specificare
SEMPRE nelle note del versamento (es.: si fa in posta un bollettino
di versamento di € 30,00=; sulle annotazioni del bollettino si
dovrà scrivere: € 20,00 quota associativa + € 10 contributo).
Per maggiori approfondimenti consultate la guida della Agenzia delle
Entrate >>>
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DISPOSIZIONI PER PENSIONE
AGEVOLATA
Si riportCircolare INPS - Direzione Centrale delle Prestazioni - 30
gennaio 2002, n. 29
"Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori
sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta
alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre
1981, n. 834"
L'articolo 80, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, dispone che "A decorrere dall'anno 2002,
ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26
maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa,
ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore
al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella
A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni,
è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso
pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente
svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai
soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque
anni di contribuzione figurativa".
Per effetto delle disposizioni richiamate sopra ai lavoratori sordomuti
ovvero agli invalidi per qualsiasi causa con invalidità riconosciuta
superiore al 74 per cento ovvero ascritta alle prime quattro categorie
della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, è attribuito, con effetto dal 1°
febbraio 2002, a richiesta un beneficio di due mesi di contribuzione
figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio
effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private
ovvero cooperative utile esclusivamente ai fini del diritto e della
misura della pensione.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in parola si forniscono
le seguenti istruzioni, relative ai lavoratori che possano far valere
attività lavorativa dipendente successivamente alla data da cui
ha effetto il riconoscimento dell'invalidità nella percentuale
di legge.
1 - DESTINATARI DELLA NORMA
Sono da ricomprendere nell'ambito di applicazione della predetta normativa
le seguenti categorie di lavoratori.
1.1 - i lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26
maggio 1970, n. 381.
A norma di detto articolo "si considera sordomuto il minorato sensoriale
dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età
evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio
parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente
psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio"
(allegato 1);
1.2 - gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta
un'invalidità superiore al 74 per cento.
Sono ricompresi in tale categoria gli invalidi civili cioè i
soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere
progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere
organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti
sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente
della capacità lavorativa con invalidità superiore al
74 per cento.(articolo 2, della legge 30
marzo 1971, n.118 ed articolo 9 del decreto legislativo 23 novembre
1988, n. 509).
1.3 - gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa
di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni
statali o gli Enti locali con invalidità ascritta alle prime
quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni (allegato 2).
[...]
Per quanto riguarda i lavoratori titolari di pensione di invalidità
ovvero di assegno di invalidità si fa riserva di istruzioni,
in quanto la relativa problematica è stata segnalata al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2 - NATURA ED ENTITA' DEL BENEFICIO
Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come
un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina
una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione
del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.
Quanto all'entità del beneficio, la norma stabilisce che l'anzianità
contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni
anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità
superiore al 74 per cento. Per periodi di lavoro inferiori all'anno
la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando
di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque
anni e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile
nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento
dei requisiti contributivi connessi con l'acquisizione di un diritto
diverso da quello a pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria.
Considerato che a proposito dell'analoga normativa introdotta per i
privi della visita, l'articolo 2 della legge 28 marzo 1992, n. 120,
ha disposto che il beneficio "della maggiorazione dell'anzianità
contributiva" prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge 29
marzo 1985, n. 113 per i centralinisti non vedenti valga "anche
agli effetti dell'anzianità assicurativa", il beneficio
di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile
ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva e dell'anzianità
assicurativa.
3 - PERIODI CHE DANNO TITOLO AL RICONOSCIMENTO
La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della
norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto,
dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante
da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività
lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private
o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario
richiesto (sordità congenita o acquisita durante l'età
evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore
al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie
della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834,) anche anteriormente al 1° gennaio 2002.
4 - ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITA'
La maggiorazione di anzianità va attribuita all'atto della liquidazione
della pensione o del supplemento.
Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative
tra diversi trattamenti previdenziali (a norma delle leggi n. 29/79,
n. 322/58, e similari), deve prescindersi dalla attribuzione del beneficio
in parola.
Della maggiorazione spettante sarà tenuto conto direttamente
nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione
della pensione.
5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SANITARIA.
L'attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla
presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei
loro superstiti, corredata di idonea documentazione.
Ciò posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste
dalla legge (sordità congenita o acquisita durante l'età
evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore
al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie
della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981 n. 834) potrà risultare certificata dalla documentazione
appresso specificata.
Sordomuti ed invalidi civili: il verbale di accertamento sanitario rilasciato
dalle competenti Commissioni mediche ASL per l'accertamento dell'invalidità
civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di
Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa
Commissione Medica di Verifica, con l'acquisizione di eventuali revisioni
sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento
per il godimento del beneficio.
Invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto
di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali:
copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti
che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime
quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981.
6 - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.
Tenuto conto che l'articolo 80, comma 3, riconosce il beneficio in parola
a decorrere dall'anno 2002, nel caso in cui la maggiorazione convenzionale
dell'anzianità contributiva sia determinante ai fini dell'acquisizione
del diritto a pensione, la decorrenza delle prestazioni pensionistiche
(assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette autonome
e supplementari, supplementi di pensione) non può essere anteriore
al 1° febbraio 2002.
La data di inizio dell'assicurazione dei lavoratori destinatari della
norma deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle
corrispondenti alla maggiorazione convenzionale dell'anzianità
contributiva riconoscibile nei singoli casi.
L'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione
deve essere determinata maggiorando quella effettivamente posseduta
dall'assicurato di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla
maggiorazione calcolata ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della legge
n. 388.
La predetta maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento
del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto
alla pensione di anzianità ovvero del maggior requisito contributivo
richiesto, ove l'interessato non sia in possesso del requisito anagrafico.
Deve essere del pari determinata maggiorando di un numero di settimane
pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell'articolo
80, comma 3, della legge n. 388 l'anzianità contributiva utile
per la misura della pensione calcolata in forma retributiva.
I periodi di maggiorazione devono essere computati nell'anzianità
contributiva utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle
anzianità maturate fino al 1992, se relativi a periodi che si
collocano anteriormente al 1° gennaio 1993, e in quella utile per
il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate
dal 1993 in poi se relativi a periodi che si collocano successivamente
al 31 dicembre 1992.
Considerato che il beneficio in parola è riconosciuto fino al
limite massimo di cinque anni, nel caso in cui i periodi di lavoro prestati
in concomitanza con il requisito sanitario in parola possano dar diritto
ad un beneficio maggiore, la maggiorazione dell'anzianità contributiva
deve essere riconosciuta in relazione ai periodi relativi alla quota
di pensione la cui retribuzione pensionabile è più elevata.
Stante il disposto normativo ("è utile ai soli fini del
diritto a pensione e dell'anzianità contributiva") la retribuzione
media pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere
determinata, secondo le norme comuni, in corrispondenza dei periodi
di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria versata o accreditata
sulla posizione assicurativa dell'interessato senza la maggiorazione
dei periodi di cui all'articolo 80, comma 3, in esame.
La maggiorazione convenzionale di cui all'articolo 80, comma 3, non
assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per
le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente
con il sistema contributivo.
Nel calcolo contributivo l'importo della quota di pensione ovvero della
pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale
dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età
al momento del pensionamento.
7 - LAVORATORI PRIVI DELLA VISTA
Per i lavoratori privi della vista continuano a trovare applicazione
le istruzioni di cui alla circolare n. 53639 AGO del 26 maggio 1987
ed alla circolare n. 173 del 26 giugno 1991.
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ADDIZIONALE REGIONALE -
CASI PARTICOLARI
Un consiglio riguardante l’aliquota agevolata per la regione Veneto.
Ii commercialisti ed i CAAF sono ben informati, ma per chi compila autonomamente
il 730 magari questa nota in appendice è sfuggita.
La casella “Casi particolari - Addizionale regionale” è
riservata solo ai contribuenti residenti nella regione Veneto.
La regione Veneto ha previsto una aliquota agevolata dello 0,9% a favore
di:
– soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, legge 5/2/92,
n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2008 non superiore
ad euro 45.000,00;
– contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata
legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore
ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente
a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,9% si applica
a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è
a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00;
– contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale
regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e aventi tre figli fiscalmente
a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l’aliquota
dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi
imponibili ai fini dell’addizionale regionale, non sia superiore
ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile è innalzata
di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.
Per usufruire dell’aliquota agevolata del 0,9% detti contribuenti
dovranno compilare la casella “Casi particolari addizionale regionale”
indicando il codice 1 se rientrano nei primi due casi, il codice 2 se
rientrano nel terzo caso.
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DECRETO
CHE DEFINISCE LE ONLUS
Viene fornito il testo integrale del Decreto Legge 460-1997 che definisce
le associazioni ONLUS e descrive i loro diritti e doveri >>>
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