STATO DI HANDICAP

ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP

Con la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", lo Stato ha aggiunto al concetto d'invalidità civile, quello di handicap, e ha definito la distinzione tra handicap e handicap in stato di gravità.
E' una Legge fondamentale per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.

L'Art. 3, comma 1, definisce il soggetto a cui si rivolge la legge: "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Il comma 3 dell'Art. 3 definisce anche l'handicap grave: "qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione".
Questi commi pongono però dei dubbi sul riconoscere un soggetto miastenico come persona con handicap. Le interpretazioni applicative, effettuate dalle commissioni mediche, spesso non sono omogenee; alcune commissioni, infatti, non riconoscono la miastenia come una minorazione stabilizzata o progressiva e che necessiti di assistenza continua.

Attenzione.
- Una persona può ottenere sia la certificazione d'invalidità civile, cecità o sordomutismo sia quella di handicap.
- Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.
- La certificazione d'invalidità civile e quella di handicap sono svincolate: in pratica non occorre avere un'invalidità civile per richiedere il certificato di handicap.


LA COMMISSIONE ASL

L'handicap è valutato da una Commissione operante presso ogni Azienda ASL.
La Commissione è composta di un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui, uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati dell'ASL territorialmente competente. La Commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e uno specialista della patologia del disabile. Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza delle associazioni di categoria (es. Unione italiana ciechi ecc).

Attenzione:
Da gennaio 2005 il verbale della visita per l'accertamento dell'handicap, prima di essere inviato all'interessato, deve passare presso la Commissione di Verifica per essere convalidato. Questo ne allunga notevolmente i tempi di consegna, di circa 3/4 mesi.

Infatti, la Commissione di Verifica ha tempo 60 giorni per richiedere l'eventuale sospensione della procedura, dopodiché vige il principio del silenzio-assenso.
L'ASL trasmette quindi all'interessato il verbale che riporta l'esito della visita: assenza di handicap, presenza di handicap (art. 3 comma 1 - Legge 104/1992), oppure presenza di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 - Legge 104/1992).
La Commissione di Verifica, con l'esito del verbale della Commissione ASL, ha chiesto di poter aver anche alcune informazioni sulla situazione sociale in cui vive la persona che richiede la certificazione di stato d'handicap. Ora questo avviene facendo anche compilare al richiedente un modulo d'autocertificazione.

DOMANDA RICONOSCIMENTO HANDICAP

La domanda per il riconoscimento dello stato di handicap deve essere presentata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS di residenza - Ufficio Invalidi Civili. Presso lo sportello preposto (di solito è lo stesso che si occupa dell'invalidità civile) verrà fornito un modulo e l'elenco di tutta la documentazione da allegare. Nella maggior parte dei casi ci si rivolge ad un Patronato che si occuperà di fornire informazioni in merito, di presentare la domanda presso il servizio preposto e seguire tutto l'iter.

Attenzione:
Spesso viene suggerito di presentare insieme anche la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile o dell'aggravamento di tale invalidità. Invece è consigliabile presentare le due domande in tempi diversi e separatamente perché si corre il rischio che una domanda vada ad influenza l'altra negativamente.


LE AGEVOLAZIONI PER CHI E' RICONOSCIUTO IN STATO DI HANDICAP

Il riconoscimento della condizione di persona handicappata dà accesso a diritti diversi, secondo la gravità dell'handicap stesso:

ART. 3 comma 1 legge 104/92 = HANDICAP

- Precedenza nell'assegnazione di sede, in casi di assunzione tramite concorso (art. 21 Legge 104/92), se in contemporanea la persona ha un grado d'invalidità superiore a 2/3).
-Precedenza in sede di trasferimento a domanda
(art. 21 Legge 104/92), se in contemporanea la persona ha un grado d'invalidità superiore a 2/3).
- Agevolazione trasporti pubblici (art. 26 Legge 104/92).
- Sussidi tecnici e informatici: Iva al 4%; detrazione IRPEF del 19%.
- Mezzi di locomozione e sollevamento: Iva al 4%; detrazione IRPEF del 19%.
- Figli a carico: per i redditi 2005 deduzione di 3.700 euro per ciascun figlio a carico con handicap.


ART. 3 comma 3 legge 104/92 = HANDICAP GRAVE

La situazione di handicap grave prevede tutti i sopraelencati benefici riferiti all'handicap senza gravità, più i seguenti:
- Detrazione ICI per abitazione principale di nucleo famigliare comprendente un soggetto dichiarato persona handicappata in situazione di gravità. Informarsi presso il proprio Comune di residenza per sapere se la detrazione è applicata, poiché è facoltà d'ogni singolo Comune applicare o no questa agevolazione, in funzione delle proprie disponibilità di bilancio.
- Riserva di alloggi (art. 31 Legge 104/92).
- Deduzione totale dall'importo del reddito imponibile delle spese sostenute per l'assistenza specifica: prestazioni erogate da personale qualificato (educatore, fisioterapista, assistente di base, medico generico, ecc.), in regime: ambulatoriale, domiciliare o di ricovero. Le prestazioni di assistenza specifica erogate in regime di ricovero (es. in casa di cura) devono essere indicate nella fattura e distinte dalle altre prestazioni.
- Sussidi tecnici didattici e tutorato specializzato per universitari (Legge 17/99).
- Agevolazioni sull'automobile
La persona disabile o il familiare che la ha fiscalmente a carico (si è fiscalmente a carico quando si ha un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2840,51 euro), può avere diritto ad alcune agevolazioni rispetto all'automobile. Tali benefici variano in base alle condizioni della persona ed alle eventuali modifiche apportate all'auto sia per la guida che per il trasporto.
Per sapere se si ha diritto alle agevolazioni, è opportuno consultare l'informa handicap della propria Regione.

Le agevolazioni sono:
- Esenzione a vita dal bollo auto
- Esenzione dalla tassa provinciale di trascrizione al P.R.A.
- IVA al 4%(spetta una volta ogni quadriennio)
- Detrazione del 19% sul costo dell'automobile e sulle spese di riparazione straordinaria fino ad una spesa massima di 18.075,99 euro (spetta una volta ogni quadriennio)
- Contributo ASL del 20% sulle spese sostenute per l'adattamento del veicolo.

- Agevolazioni lavorative di cui possono usufruire solo i lavoratori dipendenti (pubblici o privati). Elenco delle possibilità

A) CONGEDI AI GENITORI*
1. Diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro; diritto, in alternativa, a due ore di permesso giornaliero retribuito.
2. Diritto a tre giorni il mese di permesso retribuito e coperto da contributi figurativi. Il permesso può essere frazionato fino ad un massimo di sei mezze giornate.
3. Diritto a due anni di congedo retribuito coperto dai contributi figurativi, godibili nell'arco dell'intera vita lavorativa in forma frazionata, fino alla singola settimana. Legge 23.12.2000 n. 388 e successive modifiche.
4. Oltre i tre anni: punti 2 e 3 precedenti

B) CONGEDI AI FAMILIARI*
1. Tre giorni al mese di permesso retribuito frazionabili fino a sei mezze giornate.
2. Due anni di congedo retribuito e coperto da contributi figurativi, godibili nell'arco dell'intera vita lavorativa in forma frazionata, fino alla singola settimana. Possono usufruire del permesso anche i fratelli o le sorelle della persona disabile, se entrambi i genitori sono deceduti, o totalmente inabili. Legge 23.12.2000 n. 388 e successive modifiche .
3. Due anni di congedo non retribuiti, godibili nell'arco dell'intera vita lavorativa in forma continuata o frazionata.

Se il richiedente non è convivente con la persona disabile, occorre che quest'ultima necessiti di essere seguita con continuità e in via esclusiva (cioè non deve esserci nessun familiare convivente in grado di prestarle l'assistenza necessaria).

C) CONGEDI PER IL LAVORATORE DISABILE*
2. Diritto a due ore di permesso giornaliere retribuite, o in alternativa a tre giorni il mese retribuiti e coperti da contributi figurativi.

* Puoi scaricare i moduli direttamente da qui >>>


Attenzione:
si ricorda che il possesso della certificazione legge 104 (con gravità, o senza), non dà luogo a possibilità di cambio mansioni lavorative, e/o iscrizione al Centro per l'impiego alle categorie protette.
Per essere iscritti alle categorie protette, bisogna essere riconosciuti invalidi civili, con percentuale d'invalidità uguale o pari al 46%, o invalidi del lavoro con più del 33% d'invalidità accertata dall'INAIL.