STATO DI HANDICAP
ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP
Con la legge
n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate",
lo Stato ha aggiunto al concetto d'invalidità civile, quello
di handicap, e ha definito la distinzione tra handicap e handicap in
stato di gravità.
E' una Legge fondamentale per l'assistenza, l'integrazione sociale ed
i diritti delle persone handicappate.
L'Art. 3, comma 1, definisce il soggetto a cui si rivolge
la legge: "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione". Il comma 3 dell'Art. 3 definisce anche l'handicap
grave: "qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto
l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario
un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale, nella
sfera individuale o in quella di relazione".
Questi commi pongono però dei dubbi sul riconoscere un soggetto
miastenico come persona con handicap. Le interpretazioni applicative,
effettuate dalle commissioni mediche, spesso non sono omogenee; alcune
commissioni, infatti, non riconoscono la miastenia come una minorazione
stabilizzata o progressiva e che necessiti di assistenza continua.
Attenzione.
- Una persona può ottenere sia la certificazione d'invalidità
civile, cecità o sordomutismo sia quella di handicap.
- Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio,
di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.
- La certificazione d'invalidità civile e quella di handicap
sono svincolate: in pratica non occorre avere un'invalidità civile
per richiedere il certificato di handicap.
LA COMMISSIONE ASL
L'handicap è valutato da una Commissione operante
presso ogni Azienda ASL.
La Commissione è composta di un medico specialista in medicina
legale che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui,
uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro.
I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati dell'ASL
territorialmente competente. La Commissione è la medesima che
accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore
sociale e uno specialista della patologia del disabile. Alla Commissione
partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza delle associazioni
di categoria (es. Unione italiana ciechi ecc).
Attenzione:
Da gennaio 2005 il verbale della visita per l'accertamento dell'handicap,
prima di essere inviato all'interessato, deve passare presso la Commissione
di Verifica per essere convalidato. Questo ne allunga notevolmente i
tempi di consegna, di circa 3/4 mesi.
Infatti, la Commissione di Verifica ha tempo 60 giorni
per richiedere l'eventuale sospensione della procedura, dopodiché
vige il principio del silenzio-assenso.
L'ASL trasmette quindi all'interessato il verbale che riporta l'esito
della visita: assenza di handicap, presenza di handicap (art. 3 comma
1 - Legge 104/1992), oppure presenza di handicap con connotazione di
gravità (art. 3 comma 3 - Legge 104/1992).
La Commissione di Verifica, con l'esito del verbale della Commissione
ASL, ha chiesto di poter aver anche alcune informazioni sulla situazione
sociale in cui vive la persona che richiede la certificazione di stato
d'handicap. Ora questo avviene facendo anche compilare al richiedente
un modulo d'autocertificazione.
DOMANDA RICONOSCIMENTO HANDICAP
La domanda per il riconoscimento dello stato di handicap
deve essere presentata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
dell'ULSS di residenza - Ufficio Invalidi Civili. Presso lo sportello
preposto (di solito è lo stesso che si occupa dell'invalidità
civile) verrà fornito un modulo e l'elenco di tutta la documentazione
da allegare. Nella maggior parte dei casi ci si rivolge ad un Patronato
che si occuperà di fornire informazioni in merito, di presentare
la domanda presso il servizio preposto e seguire tutto l'iter.
Attenzione:
Spesso viene suggerito di presentare insieme anche la domanda per il
riconoscimento dell'invalidità civile o dell'aggravamento di
tale invalidità. Invece è consigliabile presentare le
due domande in tempi diversi e separatamente perché si corre
il rischio che una domanda vada ad influenza l'altra negativamente.
LE AGEVOLAZIONI PER CHI E' RICONOSCIUTO IN STATO
DI HANDICAP
Il riconoscimento della condizione di persona handicappata
dà accesso a diritti diversi, secondo la gravità dell'handicap
stesso:
ART. 3 comma 1 legge 104/92 = HANDICAP
- Precedenza nell'assegnazione di sede, in casi di assunzione
tramite concorso (art. 21 Legge 104/92), se in contemporanea la persona
ha un grado d'invalidità superiore a 2/3).
-Precedenza in sede di trasferimento a domanda
(art. 21 Legge 104/92), se in contemporanea la persona ha un grado d'invalidità
superiore a 2/3).
- Agevolazione trasporti pubblici (art. 26 Legge 104/92).
- Sussidi tecnici e informatici: Iva al 4%; detrazione IRPEF del 19%.
- Mezzi di locomozione e sollevamento: Iva al 4%; detrazione IRPEF del
19%.
- Figli a carico: per i redditi 2005 deduzione di 3.700 euro per ciascun
figlio a carico con handicap.
ART. 3 comma 3 legge 104/92 = HANDICAP GRAVE
La situazione di handicap grave prevede tutti i sopraelencati
benefici riferiti all'handicap senza gravità, più i seguenti:
- Detrazione ICI per abitazione principale di nucleo famigliare comprendente
un soggetto dichiarato persona handicappata in situazione di gravità.
Informarsi presso il proprio Comune di residenza per sapere se la detrazione
è applicata, poiché è facoltà d'ogni singolo
Comune applicare o no questa agevolazione, in funzione delle proprie
disponibilità di bilancio.
- Riserva di alloggi (art. 31 Legge 104/92).
- Deduzione totale dall'importo del reddito imponibile delle spese sostenute
per l'assistenza specifica: prestazioni erogate da personale qualificato
(educatore, fisioterapista, assistente di base, medico generico, ecc.),
in regime: ambulatoriale, domiciliare o di ricovero. Le prestazioni
di assistenza specifica erogate in regime di ricovero (es. in casa di
cura) devono essere indicate nella fattura e distinte dalle altre prestazioni.
- Sussidi tecnici didattici e tutorato specializzato per universitari
(Legge 17/99).
- Agevolazioni sull'automobile
La persona disabile o il familiare che la ha fiscalmente a carico (si
è fiscalmente a carico quando si ha un reddito complessivo annuo
entro la soglia di 2840,51 euro), può avere diritto ad alcune
agevolazioni rispetto all'automobile. Tali benefici variano in base
alle condizioni della persona ed alle eventuali modifiche apportate
all'auto sia per la guida che per il trasporto.
Per sapere se si ha diritto alle agevolazioni, è opportuno consultare
l'informa handicap della propria Regione.
Le agevolazioni sono:
- Esenzione a vita dal bollo auto
- Esenzione dalla tassa provinciale di trascrizione al P.R.A.
- IVA al 4%(spetta una volta ogni quadriennio)
- Detrazione del 19% sul costo dell'automobile e sulle spese di riparazione
straordinaria fino ad una spesa massima di 18.075,99 euro (spetta una
volta ogni quadriennio)
- Contributo ASL del 20% sulle spese sostenute per l'adattamento del
veicolo.
- Agevolazioni lavorative di cui possono usufruire solo
i lavoratori dipendenti (pubblici o privati). Elenco delle possibilità
A) CONGEDI AI GENITORI*
1. Diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro; diritto, in alternativa, a due ore di permesso
giornaliero retribuito.
2. Diritto a tre giorni il mese di permesso retribuito e coperto da
contributi figurativi. Il permesso può essere frazionato fino
ad un massimo di sei mezze giornate.
3. Diritto a due anni di congedo retribuito coperto dai contributi figurativi,
godibili nell'arco dell'intera vita lavorativa in forma frazionata,
fino alla singola settimana. Legge 23.12.2000 n. 388 e successive modifiche.
4. Oltre i tre anni: punti 2 e 3 precedenti
B) CONGEDI AI FAMILIARI*
1. Tre giorni al mese di permesso retribuito frazionabili fino a sei
mezze giornate.
2. Due anni di congedo retribuito e coperto da contributi figurativi,
godibili nell'arco dell'intera vita lavorativa in forma frazionata,
fino alla singola settimana. Possono usufruire del permesso anche i
fratelli o le sorelle della persona disabile, se entrambi i genitori
sono deceduti, o totalmente inabili. Legge 23.12.2000 n. 388 e successive
modifiche .
3. Due anni di congedo non retribuiti, godibili nell'arco dell'intera
vita lavorativa in forma continuata o frazionata.
Se il richiedente non è convivente con la persona
disabile, occorre che quest'ultima necessiti di essere seguita con continuità
e in via esclusiva (cioè non deve esserci nessun familiare convivente
in grado di prestarle l'assistenza necessaria).
C) CONGEDI PER IL LAVORATORE DISABILE*
2. Diritto a due ore di permesso giornaliere retribuite, o in alternativa
a tre giorni il mese retribuiti e coperti da contributi figurativi.
* Puoi scaricare i moduli
direttamente da qui >>>
Attenzione:
si ricorda che il possesso della certificazione legge 104 (con gravità,
o senza), non dà luogo a possibilità di cambio mansioni
lavorative, e/o iscrizione al Centro per l'impiego alle categorie protette.
Per essere iscritti alle categorie protette, bisogna essere riconosciuti
invalidi civili, con percentuale d'invalidità uguale o pari al
46%, o invalidi del lavoro con più del 33% d'invalidità
accertata dall'INAIL.