COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

È costituita un’organizzazione di volontariato denominata A.M. ASSOCIAZIONE MIASTENIA nella forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale.

Art. 2

L’Associazione ha sede legale in Padova, presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 2. Il trasferimento della sede legale, deliberato nella prima seduta utile dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Art. 3

L’Organizzazione di volontariato A.M. Associazione Miastenia persegue finalità di solidarietà sociale, è costituita senza scopo di lucro, diretto o indiretto, ai sensi dell’Art. 36 del Codice Civile; è disciplinata dal presente Statuto; agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle Leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 4

L’Associazione ha lo scopo di: a) aiutare ad assistere i pazienti affetti da miastenia (e malattie correlate) e i loro familiari; b) assistere i pazienti affetti da miastenia (e malattie correlate) nei momenti di necessità e disagio sia fisico, sia psicologico; c) tutelare i diritti alla salute dei pazienti miastenici promuovendo attività che si estrinsechino in interventi a sostegno dell’attività sanitaria di prevenzione, diagnosi e cura presso le strutture regionali e statali premesse all’assistenza; d) sensibilizzare gli operatori sanitari con informazioni concernenti i risultati della ricerca sulla miastenia grave (e malattie correlate) ed i progressi nel campo terapeutico; sensibilizzare la cittadinanza, in modo esteso e corretto, sulle caratteristiche principali della miastenia grave (e malattie correlate), ed i risultati della ricerca scientifica;
 

Art. 5

L'Associazione ha durata illimitata.

 
PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 6

L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi: a) dalle quote e dai contributi dei soci; b) dai contributi volontari di partecipazione e liberalità da parte di persone, enti o società pubbliche o private; c) da eventuali oblazioni e liberalità di terzi, anche testamentarie.

CONTRIBUTI, EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

Art. 7

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti stabilita dal Consiglio Direttivo. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’Associazione.

Art. 8

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, o chi ne fa le veci, autorizzato dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. Di tali operazioni il Presidente dovrà riferire all’ Assemblea dei Soci nella prima riunione successiva.

SOCI

Art. 9

Sono Soci, oltre ai partecipanti all’Atto Costitutivo, le persone fisiche che: a) ne condividono i principi e gli scopi di cui all’Art. 4 e si impegnano concretamente per realizzarle; b) accettano espressamente il presente Statuto; c) presentano domanda scritta all’Associazione; d) sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, sulla base delle domande di ammissione, che viene ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile; e) sono in regola con la quota associativa annuale.

Art. 10

Le domande di ammissione a socio presentate da dei minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria podestà- Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo come meglio specificato nell'art. 17 del presente Statuto.

Art. 11

Sono previste quattro categorie di soci: a) Ordinari (che versano una quota annua non inferiore all’ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo). b) Volontari (che versano una quota annua non inferiore all’ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo e prestano la propria opera in modo personale e gratuito). c) Sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie). d) Benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).

Art. 12

Per il raggiungimento dei fini associativi, i Soci sono tenuti a: a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione; b) collaborare con l’Associazione a qualsiasi livello, ciascuno secondo le proprie potenzialità e professionalità; c) prestare la propria opera gratuitamente e volontariamente, senza fini di lucro d) partecipare alle riunioni ed alle Assemblee indette dal Consiglio Direttivo; e) versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

Salvo eventuali limitazioni espressamente citate nel presente Statuto, i Soci godono dei seguenti diritti: a) essere regolarmente convocati e partecipare con pieni diritti alle Assemblee; b) godere dell’elettorato attivo e passivo, se maggiorenni e non morosi, per la nomina degli Organi sociali dell'Associazione; c) rivolgersi agli Organi dell’Associazione, ricevendone risposta; d) ricevere tutti gli aggiornamenti sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; e) essere informati sulle delibere adottate dagli Organi dell’Associazione. f) prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; g) partecipare ad ogni attività associativa; h) essere rimborsati, se volontari ed incaricati, delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge.

Art. 14

I soci che prestano la propria effettiva opera di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i Terzi ai sensi dell’art.4 della L.n.266/91

Art. 15

I Soci cessano di appartenere all’Associazione per morte o: a) Recesso. Può recedere il Socio che non intende continuare nelle attività dell’Associazione. Il recesso diventa operante alla presentazione della dichiarazione al Consiglio Direttivo il quale ne prende atto nella prima riunione successiva a quella dell’avvenuta presentazione. b) Decadenza. Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Socio che: • non presta la propria opera continuativa a favore dell’Associazione secondo gli impegni assunti nel caso di socio volontario; • non è in regola con la quota associativa annuale. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al Socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea dei Soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. c) Esclusione. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Può essere escluso il socio: • che svolge attività in contrasto con quella dell'Associazione; • che non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese in conformità allo Statuto; • che non adempie agli obblighi assunti, a qualsiasi titolo verso l’Associazione, e nei tempi stabiliti, necessari allo svolgimento degli stessi, qualora fossero deliberati dal Consiglio Direttivo. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con possibilità di appello all’Assemblea Ordinaria dei Soci, dopo che al socio sia stato per iscritto contestato il fatto che può comportare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.16

Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. Tutte le cariche sociali sono gratuite

ASSEMBLEA

Art. 17

L’Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione, è composta dai tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria o Straordinaria. Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la podestà patrimoniale o la tutela hanno diritto a ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano, il quale nomina tra i presenti il segretario verbalizzante. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea delibera l’eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 Codice Civile).

Art. 18

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. E' convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano, almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o posta elettronica (ove autorizzata). In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 19

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 20

Assemblea dei Soci Ordinaria. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci . Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea si riterrà validamente indetta in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Spetta ad essa deliberare in merito: a) alla relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione; b) all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; c) alla nomina del Consiglio Direttivo; d) ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intende sottoporre.

Art. 21

Assemblea dei Soci Straordinaria. Delibera in merito: a) alle modifiche dello Statuto, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; b) allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri scelti tra gli associati, i quali durano in carica tre anni e sono rinnovabili. I componenti del Consiglio devono comunque essere sempre in numero dispari al fine di garantire una migliore operatività. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quest’ultimo sceglierà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Art. 23

Al Consiglio direttivo partecipano i membri del Consiglio stesso e, senza diritto di voto, altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all’Associazione. I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo decade per: a) dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell’arco del triennio, della metà più uno dei suoi componenti. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da espletarsi nei successivi trenta, curando l’ordinaria amministrazione fino all’Assemblea.

Art. 25

I componenti del Consiglio Direttivo non possono avere compensi, ma agli stessi possono solo essere rimborsate, su incarico ed entro i limiti stabiliti dagli Organi dell’Associazione stessa, le spese effettivamente sostenute per l’attività associativa.

Art. 26

Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sostituito secondo le modalità dell’Art. 21.

Art. 27

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea. Al Consiglio Direttivo compete in particolare: a) la redazione annuale del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Bilanci che vanno presentati in Assemblea; b) la presentazione all’Assemblea un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno solare; c) l’attuazione delle linee programmatiche approvate in Assemblea; d) l’individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali; e) la fissazione delle quote associative; f) la proposta di modifica dello Statuto, e la proposta di emanazione o modifica di regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione, che comunque dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione; g) delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più dei suoi componenti; h) nominare comitati di esperti per determinati settori; i) specificare le competenze e le funzioni; j) istituire sezioni per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione in sede locale.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E’ in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente; nomina altresì un Segretario e un Tesoriere. - Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. - Il Segretario ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi. In particolare: 1. provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci; 2. disbriga le pratiche burocratiche; 3. redige i verbali delle riunioni degli Organi associativi; 4. è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio. Nell’espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari. - Il Tesoriere gestisce la contabilità e i rendiconti; le entrate e le uscite redigendone i relativi libri contabili; si occupa della cassa e dei conti correnti.

Art. 30

Il Consiglio è convocato dal Presidente o Vice Presidente o, per loro incarico, dal Segretario, mediante comunicazione scritta spedita almeno 5 giorni prima dell’adunanza e contenente l’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o posta elettronica (ove autorizzata) inoltrata almeno due giorni prima data prevista per la riunione. Esso deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente di persona la maggioranza dei componenti. Esso è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti per ogni singola deliberazione, questa viene rinviata al Consiglio successivo. Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del segretario.

Art. 31

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in verbale, redatto dal segretario o, in sua assenza, da un consigliere, e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione. Ogni aderente all’organizzazione ha diritto di consultare il verbale, e di trarne copia.

PRESIDENTE

Art. 32

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente: a. rappresenta legalmente l’Associazione; b. dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile; c. ha la competenza nell’applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o dipendenti; d. ha il potere di compiere ogni atto di ordinaria amministrazione, esclusi comunque gli atti che comportino obbligazioni a carico dell’Associazione di valore superiore a quanto deciso dal Regolamento interno.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 33

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 34

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni affini. Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno resi disponibili nell’esercizio successivo e destinati per le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 35

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo Il bilancio consuntivo contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso, con allegati eventuali rilievi critici a spese o entrate. Il bilancio preventivo contiene, suddivise in singole voci, le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

CONVENZIONI

Art 36

Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente (o con delega al vicepresidente) dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.

Art 37

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

PERSONALE RETRIBUITO

Art. 38

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91. I rapporti tra l’Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall’Organizzazione.

SCIOGLIMENTO

Art. 39

L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’Art. 27 del Codice Civile: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all’Art. 27 Codice Civile.

Art. 40

In caso di estinzione dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria dei Soci deliberà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, N° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Si esclude qualunque rimborso ai soci.

DIRITTO DI RIVALSA

Art. 41

L’Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio o alla reputazione della stessa.

RESPONSABILITA’

Art. 42

L’Associazione risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza di convenzioni o contratti stipulati. Essa può assicurarsi per i danni derivanti dall’attività contrattuale ed extracontrattuale.

NORME APPLICABILI

Art. 43

Per disciplinare tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.