Ecco alcuni sintetici suggerimenti! Vi consigliamo di consultare anche le eventuali apposite sezioni.
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RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
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STUDENTI CON DISABILITÀ - AGEVOLAZIONI E SUPPORTI UNIVERSITÀ
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DEDUCIBILITÀ FISCALI DELLE EROGAZIONI LIBERALI
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DISPOSIZIONI PER PENSIONI AGEVOLATE
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ADDIZIONALI REGIONALI - CASI PARTICOLARI
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DECRETO 460-1997 SULLE ONLUS
RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
Per poter avere una riduzione dell'orario di lavoro, essere inseriti nelle liste speciali del collocamento nel cercare un lavoro, ecc. , si dovrà avere una percentuale di invalidità dal 67 % in su.
Basterebbe avere 67% di invalidità e si può far richiesta al proprio datore di lavoro di riduzione orario lavoro (part-time) e non può non essere concesso (per legge).
La legge 140 certifica/riconosce lo stato di handicap della persona (cosa diversa dall'invalidità) e quindi la possibilità di usufruire di maggiori permessi per visite, esami ecc. Però c'è un problema: non tutte le commissioni di invalidità ritengono che la miastenia sia un handicap fisso. Essendo una malattia che si può tenere sotto controllo l'handicap non è costante, fisso e quindi non riconosciuto come tale.
Comunque si consiglia di vedere la Legge N° 68 del 12 marzo 1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e le Leggi N° 140 del 5/02/19992 e N° 162 del 21/05/1998 (misure di sostegno in favore di persone con handicap grave). Può andare al sito del Parlamento Italiano.
STUDENTI CON DISABILITÀ - AGEVOLAZIONI E SUPPORTI ALL'UNIVERSITÀ
Con lo scopo di garantire il diritto allo studio e agevolare gli studenti disabili, le università offrono diverse soluzioni, sia di carattere didattico, come l’affiancamento di un tutor, sia per favorire l’accessibilità alle strutture rimuovendo le barriere architettoniche all’interno di aule e ambienti universitari. Se sei uno studente disabile, in questo articolo puoi scoprire di quali agevolazioni puoi usufruire durante i tuoi studi.
Un percorso di studio è composto da fasi di lezioni e di studio e sessioni di esame ben stabilite, alle quali si associano determinate scadenze. La possibilità di compensare gli svantaggi dovuti a una disabilità motoria o sensoriale è volta a creare pari opportunità nello studio e permettere anche agli studenti disabili di completare gli studi senza penalizzazioni. Qui puoi trovare un interessante articolo <PDF>
DEDUCIBILITÀ FISCALI DELLE EROGAZIONI LIBERALI
Si informa che l'Associazione Miastenia è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (codice N° PD0707) ed è, quindi, una ONLUS di diritto. Per tale motivo chiunque volesse dare dei contributi a Questa Associazione, potrà poi detrarre tali somme nella sua dichiarazione dei redditi, nei limiti e con le modalità stabilite per legge (Art. 15, c1, lett. i-bis, DPR 917/86; Art. 14, DL 35/05 come convertito da L. 80/05; Art. 100, c2, lett. h, DPR 917/86).
Si può dedurre le donazioni a favore di ONLUS nella misura del 10% del reddito imponibile e fino ad un massimo di € 70.000= l'anno.
Perché ciò sia possibile si prega di tener presente queste regole:
- la quota di iscrizione, a norma di Legge, NON PUO' essere detratta nella dichiarazione dei redditi;
- la detrazione è possibile SOLO se l'erogazione/contributo/donazione è effettuata tramite versamento bancario o postale, con carte di credito, di debito, prepagate, assegni circolari e bancari intestati all'Associazione. Questo perché ci sia trasparenza e per avere effettiva documentazione dell'avvenuta donazione;
- quando si versa una somma di cui una parte è la quota associativa e una parte è donazione/contributo, si deve specificare SEMPRE nelle note del versamento (es.: si fa in posta un bollettino di versamento di € 30,00=; sulle annotazioni del bollettino si dovrà scrivere: € 20,00 quota associativa + € 10 contributo).
Per maggiori approfondimenti consultate la guida della Agenzia delle Entrate
DISPOSIZIONI PER PENSIONE AGEVOLATA
Si riporta Circolare INPS - Direzione Centrale delle Prestazioni - 30 gennaio 2002, n. 29
"Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834"
L'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".
Per effetto delle disposizioni richiamate sopra ai lavoratori sordomuti ovvero agli invalidi per qualsiasi causa con invalidità riconosciuta superiore al 74 per cento ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è attribuito, con effetto dal 1° febbraio 2002, a richiesta un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative utile esclusivamente ai fini del diritto e della misura della pensione.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in parola si forniscono le seguenti istruzioni, relative ai lavoratori che possano far valere attività lavorativa dipendente successivamente alla data da cui ha effetto il riconoscimento dell'invalidità nella percentuale di legge.
1 - DESTINATARI DELLA NORMA
Sono da ricomprendere nell'ambito di applicazione della predetta normativa le seguenti categorie di lavoratori.
1.1 - i lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
A norma di detto articolo "si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio" (allegato 1);
1.2 - gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento.
Sono ricompresi in tale categoria gli invalidi civili cioè i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74 per cento.(articolo 2, della legge 30 marzo 1971, n.118 ed articolo 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509).
1.3 - gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni (allegato 2).
[...]
Per quanto riguarda i lavoratori titolari di pensione di invalidità ovvero di assegno di invalidità si fa riserva di istruzioni, in quanto la relativa problematica è stata segnalata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2 - NATURA ED ENTITA' DEL BENEFICIO
Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.
Quanto all'entità del beneficio, la norma stabilisce che l'anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74 per cento. Per periodi di lavoro inferiori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l'acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria.
Considerato che a proposito dell'analoga normativa introdotta per i privi della visita, l'articolo 2 della legge 28 marzo 1992, n. 120, ha disposto che il beneficio "della maggiorazione dell'anzianità contributiva" prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 per i centralinisti non vedenti valga "anche agli effetti dell'anzianità assicurativa", il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva e dell'anzianità assicurativa.
3 - PERIODI CHE DANNO TITOLO AL RICONOSCIMENTO
La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto (sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,) anche anteriormente al 1° gennaio 2002.
4 - ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITÀ
La maggiorazione di anzianità va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento.
Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a norma delle leggi n. 29/79, n. 322/58, e similari), deve prescindersi dalla attribuzione del beneficio in parola.
Della maggiorazione spettante sarà tenuto conto direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della pensione.
5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SANITARIA.
L'attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione.
Ciò posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge (sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834) potrà risultare certificata dalla documentazione appresso specificata.
Sordomuti ed invalidi civili: il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l'accertamento dell'invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica, con l'acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio.
Invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali: copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981.
6 - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.
Tenuto conto che l'articolo 80, comma 3, riconosce il beneficio in parola a decorrere dall'anno 2002, nel caso in cui la maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva sia determinante ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione, la decorrenza delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette autonome e supplementari, supplementi di pensione) non può essere anteriore al 1° febbraio 2002.
La data di inizio dell'assicurazione dei lavoratori destinatari della norma deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva riconoscibile nei singoli casi.
L'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione deve essere determinata maggiorando quella effettivamente posseduta dall'assicurato di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della legge n. 388.
La predetta maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità ovvero del maggior requisito contributivo richiesto, ove l'interessato non sia in possesso del requisito anagrafico.
Deve essere del pari determinata maggiorando di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 l'anzianità contributiva utile per la misura della pensione calcolata in forma retributiva.
I periodi di maggiorazione devono essere computati nell'anzianità contributiva utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 1992, se relativi a periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1993, e in quella utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi se relativi a periodi che si collocano successivamente al 31 dicembre 1992.
Considerato che il beneficio in parola è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni, nel caso in cui i periodi di lavoro prestati in concomitanza con il requisito sanitario in parola possano dar diritto ad un beneficio maggiore, la maggiorazione dell'anzianità contributiva deve essere riconosciuta in relazione ai periodi relativi alla quota di pensione la cui retribuzione pensionabile è più elevata.
Stante il disposto normativo ("è utile ai soli fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva") la retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere determinata, secondo le norme comuni, in corrispondenza dei periodi di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria versata o accreditata sulla posizione assicurativa dell'interessato senza la maggiorazione dei periodi di cui all'articolo 80, comma 3, in esame.
La maggiorazione convenzionale di cui all'articolo 80, comma 3, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo.
Nel calcolo contributivo l'importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento.
7 - LAVORATORI PRIVI DELLA VISTA
Per i lavoratori privi della vista continuano a trovare applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 53639 AGO del 26 maggio 1987 ed alla circolare n. 173 del 26 giugno 1991.
ADDIZIONALE REGIONALE - CASI PARTICOLARI
Un consiglio riguardante l’aliquota agevolata per la regione Veneto.
Ii commercialisti ed i CAAF sono ben informati, ma per chi compila autonomamente il 730 magari questa nota in appendice è sfuggita.
La casella “Casi particolari - Addizionale regionale” è riservata solo ai contribuenti residenti nella regione Veneto.
La regione Veneto ha previsto una aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:
– soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2008 non superiore ad euro 45.000,00;
– contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00;
– contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e aventi tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.
Per usufruire dell’aliquota agevolata del 0,9% detti contribuenti dovranno compilare la casella “Casi particolari addizionale regionale” indicando il codice 1 se rientrano nei primi due casi, il codice 2 se rientrano nel terzo caso.
DECRETO CHE DEFINISCE LE ONLUS
Viene fornito il testo integrale del Decreto Legge 460-1997 che definisce le associazioni ONLUS e descrive i loro diritti e doveri.